Assicurazione Mutui

Introduzione

Nella vita di un individuo raggiungere l’obiettivo di stipulare un mutuo per la casa costituisce una fonte di realizzazione personale da tutelare al meglio delle proprie possibilità. Per venire incontro a questa necessità, le compagnie assicurative hanno realizzato una vasta gamma di polizze a condizioni variabili anche a seconda delle esigenze e delle possibilità di budget di ciascun contraente, volte a garantire l’immobile da una serie di vicende che possono arrecare danni alla struttura stessa, ai beni ivi collocati, al proprietario e al suo nucleo familiare, e anche a terzi.

Può trattarsi di eventi causati da condizioni climatiche avverse, da altri fattori esterni (sisma, fenomeni elettrici non dipendenti dall’essere umano ecc.), oppure dalla condotta di terze persone (furto e rapina) così come da fattori soggettivi strettamente connessi al contraente il mutuo (impossibilità a pagare il mutuo, licenziamento, decesso ecc.). L’assicurato quindi corrisponde un premio mediante un canone con una scadenza convenuta d’accordo con la compagnia assicurativa, per la copertura di tutti questi rischi o di parte di essi.

Con questa assicurazione si ha una doppia tutela: da una parte nei confronti dell’ente o istituto di credito erogatore del finanziamento concesso per l’accensione del mutuo che ha proprio l’immobile come unica garanzia per la cifra concessa, dall’altra il mutuatario proprietario della casa. É evidente che sono diversi i fattori che incidono sul tipo di polizza stipulata, alcuni riguardano l’immobile (classificazione, ubicazione, valore ecc.), altri invece il contraente (garanzie personali ed economiche), e sono proprio queste ultime a giocare un ruolo chiave nella scelta del contratto più adatto.

L’assicurazione mutuo è obbligatoria o facoltativa?

In Italia non c’è una disciplina generale o specifica che renda obbligatoria questa tipologia di assicurazioni, quindi si può dire che è facoltativa, nessuna banca può vincolare l’erogazione del mutuo alla sottoscrizione.

Tuttavia è una prassi abbastanza consolidata da parte degli istituti di credito eroganti il finanziamento per il mutuo, porre come condizione e quindi richiedere al mutuatario come maggior garanzia a fronte del prestito, di stipulare una polizza: è il caso soprattutto dei mutui ipotecari, in cui la banca può appunto rivalersi solo sull’immobile in caso di insolvenza, posizione irregolare nei pagamenti ecc. del soggetto che ha richiesto il prestito.

Gli ultimi anni caratterizzati da una generale crisi e instabilità economica, hanno sicuramente inciso e favorito una policy orientata ad una crescente richiesta di garanzie e quindi di tutela da parte degli enti che prestano denaro. Indubbiamente per il contraente ciò rappresenta un onere che può incidere anche in maniera significativa se sommato alla rata del mutuo, ma è anche vero che ad esempio in caso di estinzione anticipata del mutuo stesso, il premio assicurativo residuo, rispetto alla durata del piano di ammortamento, viene restituito.

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L’unica assicurazione effettivamente obbligatoria in caso di mutuo, è quella prevista per scoppio/incendio: in questo caso è la compagnia assicurativa a sostenere le spese per la parte di immobile danneggiata ed eventualmente per il ripristino della sua abitabilità, per l’importo totale oppure parziale in base ai massimali stabiliti nel contratto.

L’onere del premio deve essere indicato nel tasso annuo effettivo globale (Taeg) che incide sul mutuo e in particolare sulla sua vantaggiosità dato che per il calcolo è necessario conoscere preventivamente la totalità delle spese accessorie al prestito da cui si evidenzierà il reale costo complessivo del mutuo stesso compresi gli interessi da corrispondere all’istituto di credito: questo parametro quindi è il principale indicatore di convenienza da tenere in considerazione.

É da precisare inoltre che spesso con questa specifica tipologia di polizza, che può essere pagata in un’unica soluzione (ottenendo così il massimo risparmio per il cliente) oppure rateizzata mensilmente/annualmente ma che è comunque sempre attiva per tutta la durata del finanziamento, sono coperti anche i danni eventualmente arrecati alle abitazioni confinanti o comunque limitrofe qualora sia accertato il nesso di causalità dell’origine.

Frequentemente banche e compagnie assicurative stipulano tra loro delle convenzioni ad hoc per offrire pacchetti o singole soluzioni a condizioni particolarmente vantaggiose per il cliente, semplificando tutta la serie di procedure e adempimenti burocratici previsti dai protocolli di gestione delle pratiche in modo che l’operazione risulti non troppo complessa anche per i meno esperti del settore; in base al Decreto Liberalizzazioni comunque, oggi vige l’obbligo di proporre al mutuatario opzioni di compagnie assicurative non collegate (direttamente o indirettamente) con la banca stessa.

A parte quest’unica eccezione, l’istituto di credito non può obbligare il soggetto a stipulare un’assicurazione del genere appena trattato o modificare per queste ragioni le condizioni pattuite, il contraente infatti ha diritto a proporre la formula che più sia conforme alle sue esigenze e, in caso di rifiuto dell’alternativa proposta, il provvedimento negato dovrà essere motivato così che eventualmente il contraente possa ricorrere nelle opportune sedi per la tutela dei propri interessi.