Assicurazione Professionale Ingegneri

Assicurazione professionale ingeneri: cos’è?

Quando si parla dell’assicurazione professionale ingegneri nascono sempre tantissimi dilemmi. Non si capisce, in effetti, cosa una simile assicurazione rappresenti e cosa copra. Ci sono poi diversi dubbi anche in merito al costo di un’assicurazione di tale tipo. Innanzitutto bisogna specificare che un’assicurazione di questo genere sia obbligatoria, come stabilito al decreto n° 137 del 2012.

Essa è una normale polizza di Responsabilità Civile Professionale e serve a tutti gli ingegneri che vengono regolarmente iscritti al relativo Ordine degli Ingegneri. La norma è entrata in vigore a partire dal 13 agosto del 2013. Da prestare attenzione al fatto che l’assicurazione professionale ingegnere non copra tutta la categoria, ma sia riferiva unicamente al singolo professionista.

Qualora l’Ingegnere operasse in uno Studio Associato, possono venire assicurati i partners e i collaboratori, ma solo e unicamente l’attività che viene svolta per il conto dello Studio Associato. Trattandosi di una polizza RC, in alcuni casi vengono previste delle assicurazioni base da seguire per la stipula della polizza.

Cosa copre l’RC Professionale Ingegneri?

Molti dubbi ci sono anche su tutti gli eventi che vengono coperti e rimborsati da questo tipo di assicurazione. Si tratta di una polizza in grado di tutelare l’assicurato dagli errori di vario tipo, nonché da tutti i generi di negligenze commesse durante la propria attività lavorativa. Il professionista viene rimborsato per tutte le perdite che vengono generate dalle richieste di risarcimento a loro volta avanzate dai clienti. Vengono rimborsate non solo le richieste di risarcimento, ma anche le spese legali che l’ingegnere è tenuto a sostenere.

In generale, la polizza copre a 360° gli ingegneri dai calcoli errati nei progetti, dalle mancanze dei lavoratori e dalle mancanze anche della direzione dei lavori. È importante notare che la polizza venga attivata solo nel suo periodo di validità. Affinché la polizza venga attivata è importante che le richieste di rimborso sia effettivamente conseguenti ad atti illeciti commessi nel periodo di retroattività della polizza. Inoltre è importante che gli atti contestati non siano già stati noti all’assicurato nel periodo precedente alla stipula della polizza.

Dunque, non vengono coperte le richieste di risarcimento avanzate nel periodo successivo a quello in cui la polizza era attiva. Tale regola è sempre valida, anche per quegli atti che sono stati commessi dall’assicurato nel periodo di validità dell’assicurazione. Generalmente, se non ci sono sinistri o problemi verificatisi negli ultimi 5 anni, nel contratto di base viene inclusa anche una clausola per la retroattività illimitata.

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Tanto per fare alcuni esempi: se nel 2017 un ingegnere già dapprima iscritto all’ordine stipulasse un’assicurazione che comprendesse la retroattività, la sua polizza coprirebbe tutte le richieste di risarcimento avanzate dal 2017 (o meglio dal giorno in cui è stata sottoscritta la polizza fino alla data di scadenza della stessa). Non solo: questo tipo di assicurazione sarebbe valido anche per coprire le varie richieste di risarcimento per gli errori avvenuti negli anni precedenti alla data di firma del contratto, a sola condizione che l’ingegnere assicurato non ne nera a conoscenza.

Un altro esempio è quello dell’ingegnere che non stipula una polizza, ma semplicemente la rinnova nel 2017. Tale contratto aveva una clausola di retroattività e qualora venisse presentata una richiesta di risarcimento per un illecito commesso 9 anni prima (quando la polizza era ancora attiva), il professionista potrebbe comunque godere della piena copertura assicurativa. Anche in questo caso vale la “solita” regola: non saranno risarcite le richieste di risarcimento per illeciti di cui l’assicurato fosse già a conoscenza. Questo, da un certo punto di vista, determina il maggior problema delle assicurazioni di questo tipo.

Esiste anche una terza situazione per gli ingegneri che terminano la propria attività lavorativa e decidono semplicemente di non procedere al rinnovo della loro assicurazione. Nel caso la richiesta avvenisse per un atto commesso nel periodo compreso in quello di retroattività, il professionista potrà comunque usufruire della possibilità di rimborso.

Come funziona per le richieste di risarcimento?

Le richieste di risarcimento possono essere accolte dall’assicurazione oppure rigettate. In generale, se la polizza garantisse l’opzione di validità postuma, l’assicurazione sarebbe tenuta a intervenire praticamente sempre. Come se tutto ciò non bastasse, ci sono anche varie opzioni attivabili nel caso di morte oppure di pensionamento dell’assicurato. Tuttavia è necessario che tali opzioni vengano comunicate prima dei 15 giorni dalla data di scadenza dell’assicurazione. Altrimenti la compagnia assicurativa avrà comunque il diritto di rifiutarsi di elargire il denaro all’assicurato.

Come avviene nel caso di altre polizze simili, sono valutate tutte le situazioni caso per caso. In questo modo la compagnia assicurativa può essere al 100% sicura di offrire dei rimborsi giustificati. Prima di richiedere il rimborso alla compagnia assicurativa è, inoltre, consigliato leggere attentamente il contratto in modo da venire a conoscenza delle varie esclusioni che vi possono essere incluse.

Responsabilità civile ingegneri: esclusioni

Tutte le esclusioni dalla polizza devono essere necessariamente riportate nel testo del contratto. In generale vengono escluse le situazioni per gli errori commessi prima della data di attivazione del contratto, così come non sono coperte le situazioni illecite causate dagli ingegneri che non sono stati iscritti all’Ordine degli Ingegneri in quanto non si possono ritenere a tutti gli effetti dei professionisti.

Ci sono delle esclusioni che riguardano le frodi commesse dall’assicurato, così come vengono escluse le situazioni di vendita dei beni e/o prodotti. A tutto questo si aggiungono anche numerose esclusioni relative ai contratti in cui l’assicurato agisce non come un Ingegnere, ma in veste diversa, come quella di un appaltatore edile.

Il contratto può anche essere annullato in vari casi. Basti pensare alla semplice inosservanza degli obblighi assunti volontariamente e a tutte le situazioni relative all’obbligazione di natura fiscale o economica.