Detrazioni Assicurazione Auto

Nel momento in cui si deve effettuare il pagamento del modello 730 può essere molto utile avere a disposizione anche detrazioni che abbiamo finito ora ignorato. Ad esempio l’assicurazione dell’auto in alcuni casi può essere coinvolta. Infatti la normativa è cambiata da qualche anno e ci sono condizioni particolari per la richiesta di determinati benefici fiscali di cui si può approfittare.

L’assicurazione per l’auto è una spesa che ogni famiglia si trova a dover affrontare almeno una volta all’anno e in alcuni casi, soprattutto per i neo patentati si può trattare di dover pagare cifre davvero impressionanti. Vediamo quali sono i casi in cui è possibile richiedere una detrazione almeno parziale delle spese RCA sul modello 730.

La detraibilità dell’RCA

Le regole sulla detraibilità dell’assicurazione dell’auto sono cambiate, perché a partire dal 2014 anno fiscale, ad esempio non si può più detrarre la quota garantita e versata presso il Servizio Internazionale dalla polizza auto. Il decreto legge del 31 agosto 2013 n.102 ha abolito questa possibilità sulle quote superiori a €40, anche se non s tratta di una grande cifra resta comunque un vantaggio perso per molti.

Purtroppo non è sempre chiarissimo quali sono le agevolazioni disponibili, ma si può per esempio elencare fra le detrazioni la garanzia per il rischio di morte del conducente e quella per invalidità. Questo però non vale in tutti i casi, ma soltanto sotto determinate condizioni. Si tratta di una clausola accessoria, non obbligatoria per legge, che può essere aggiunta alle RCA, cioè alla responsabilità civile per l’auto che invece è imprescindibile.

Le polizze RCA servono per risarcire i danni fatti a cose e persone terze, ma non coprono quelli che vengono subiti dal guidatore quando questo provochi un incidente, lasciandolo sostanzialmente esposto a tutte le spese, anche nel caso di conseguenze letali oppure invalidanti di qualsiasi grado. In base a quanto riportato nell’articolo n.129 presente nel Codice delle Assicurazioni, il guidatore non ha nessun diritto sui benefici dovuti al contratto di tutela che è obbligatorio nel caso di responsabilità di un sinistro o incidente.

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Fra l’altro è l’unico a non poterlo richiedere, questo per una forma di prevenzione contro le truffe assicurative e le azioni illegittime, ma che in realtà in molti casi si ripercuote in maniera negativa sul conducente stesso coinvolto in un sinistro con esito grave anche per lui.

Introdurre una garanzia relativa agli infortuni che possono essere subiti dal conducente permette di coprire adeguatamente l’invalidità permanente, se questa supera il 5% oppure la morte del guidatore, se questa avviene nel corso di un incidente o un sinistro causato da lui stesso.

In questo caso si può detrarre il 19% della singola garanzia e quindi non di tutta la polizza auto dall’imposta lorda, sempre a patto, però, che vengano rispettati i requisiti che sono stati previsti per quanto riguarda tutti gli altri premi assicurativi, nel caso in cui siano detraibili.

Alcuni chiarimenti sulla detraibilità

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione tramite una circolare, dove si riporta come per le polizze assicurative che siano state stipulate da un contraente con l’estensione di copertura per invalidità e morte del conducente terzo, non ci sia la spettanza di detrazione per il premio, a meno che il soggetto assicurato non possa essere univocamente identificato. Questo perché altrimenti nel caso di assicurazione relativa al mezzo e senza riconducibilità univoca al titolare della polizza, potrebbe essere una persona qualsiasi a causare sinistro. Questo in conflitto con le detrazioni in modello 730.

In parole povere si può avere la detrazione a patto che sia possibile dimostrare di essere l’unico guidatore del mezzo assicurato e che questa verifica sia tracciabile, ovverosia che non ci siano stati precedenti in cui durante un controllo ad essere stato identificato come conducente sia un soggetto terzo, diverso dal titolare di polizza.

La detraibilità dal modello 730 quindi è possibile, ma solo quando sia attiva la clausola accessoria per i danni al guidatore in forma opzionale e se si ha corrispondenza fra conducente, titolare della polizza e del mezzo, tagliando di fatto fuori molte persone, ad esempio se in casa ci sono due o più patentati e una singola automobile.

Concludendo

Per riassumere non si può richiedere una detrazione per il modello 730 nel caso in cui il mezzo e la polizza siano relativi a:

  • Un soggetto qualsiasi e non preventivamente identificato in maniera univoca che si può trovare alla guida del mezzo
  • Un singolo soggetto che però non sia un familiare a carico o il dichiarante della richiesta

Bisogna però a questo punto sottolineare come la politica messa in campo dalle agenzie assicurative non aiuti dal punto di vista della detraibilità fiscale. Infatti solitamente le polizze tendono a essere il più estese possibile e a comprendere anche la clausola di garanzia relativa agli incidenti e agli infortuni per il conducente, estesa a chiunque si trova alla guida.

Questo da una parte è ovviamente un vantaggio per chi subisce un eventuale danno, dall’altro lato rende sostanzialmente impossibile richiedere detrazione fiscale, se non in casi particolarmente difficili da dimostrare.