Come Fare Richiesta Risarcimento Danni all’Assicurazione?

Il numero di incidenti stradali purtroppo nel nostro Paese continua ad essere sempre piuttosto alto, un fenomeno preoccupante che interessa direttamente anche il mondo assicurativo. Nello specifico, ogni qualvolta che si verifica un sinistro, si pone il problema del risarcimento danni dei mezzi, dei soggetti e delle cose coinvolti. Ma come fare richiesta di risarcimenti danni all’assicurazione? Una lecita domanda alla quale dare una pronta risposta, anche in virtù di un’ampia platea di interessati.

Vediamo di seguito di entrare nel dettaglio della tematica per capirne di più, conoscere come fare richiesta di risarcimento, quali sono i tempi dell’offerta da parte delle compagnie e per comprendere l’importanza dei testimoni.

Come fare richiesta di risarcimento danni all’assicurazione

Quando il titolare di una polizza è coinvolto in un sinistro stradale, non provocato da lui, ha diritto di richiedere il risarcimento danni direttamente alla propria compagnia di assicurazione. Contrariamente a qualche anno fa, infatti, oggi non bisogna più rivolgersi alla compagnia dell’assicurato che ha provocato il danno. Un cambiamento che comporta un sostanziale snellimento burocratico, a tutto favore di tutte le parti coinvolte e di rimborsi più veloci di un tempo.

In pratica trattasi della procedura del rimborso diretto previsto dalle nuove disposizioni normative, qualche anno fa possibile solo con la compilazione del modello di constatazione amichevole. Quindi il risarcimento diretto non necessita più della compilazione del CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), mentre sarà compito della compagnia di assicurazione del soggetto danneggiato richiedere il rimborso del risarcimento danni alla compagnia della persona colpevole dell’incidente. Intanto, in questo lasso di tempo, l’assicurato avrà ottenuto già la liquidazione spettante per i danni subiti.

Tuttavia per la richiesta del risarcimento diretto esistono delle precise condizioni, in quanto il sinistro deve coinvolgere solo due mezzi, avvenire sul territorio del nostro Paese, i danni non devono superare una certa cifra ed eventuali lesioni non devono superare i 9 punti di invalidità (lesioni lievi). Diversamente, per la richiesta di risarcimento danni all’assicurazione, resta valida la procedura ordinaria che prevede la domanda alla compagnia dell’assicurato che ha causato l’incidente. Per formulare la richiesta di risarcimento ci sono specifici modelli messi a disposizione dalle agenzie, sia per la procedura di risarcimento diretto che per la procedura ordinaria.

In ogni caso, la richiesta di risarcimento deve riportare correttamente tutte le informazioni sull’incidente, sui danni provocati alle persone e alle cose e prodotta a mano direttamente all’agenzia competente oppure inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, la richiesta deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha provocato l’incidente, della compagnia assicurativa e il numero di targa del veicolo. È opportuno anche allegare alla pratica di richiesta di risarcimento un preventivo stilato da un’officina meccanica, per metterlo a disposizione del perito incaricato a quantificare ufficialmente il danno.

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Richiesta di risarcimento danni all’assicurazione: termini per l’offerta da parte della compagnia

Al di là della procedura di risarcimento attivata, la compagnia assicurativa competente deve avanzare l’offerta di risarcimento entro il termine di 60 giorni, a partire dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni ai mezzi o alle cose, ed entro novanta giorni nei casi di danni alle persone. Per i casi di lesioni alle persone, il termine dei novanta giorni parte dalla data di presentazione della documentazione medica che attesta l’avvenuta guarigione.

Ai fini del risarcimento danni entro i termini previsti è fondamentale compilare la richiesta con la segnalazione corretta di tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, il motivo per il quale è opportuno utilizzare gli specifici modelli da compilare in ogni parte e da consegnare regolarmente firmati. Chiarito questo, in caso di mancanza di qualche dato essenziale la compagnia è tenuta, entro trenta giorni, a richiedere all’interessato i dati integrativi utili per la definizione della pratica di risarcimento. Poi, una volta accettato l’importo del risarcimento da parte dell’assicurato, la compagnia assicurativa provvederà al pagamento entro quindici giorni.

Richiesta di risarcimento danni all’assicurazione: conciliazione paritetica e testimoni

Nei casi di controversia con le compagnie assicurative sulle dinamiche degli incidenti o sulla quantificazione dei danni, quando la domanda di risarcimento non supera i 15mila euro, è possibile attivare la procedura di conciliazione paritetica senza il ricorso al giudice. Invece, per quanto riguarda i testimoni, nei casi di incidenti con solo danni alle cose, gli stessi vanno indicati subito nella denuncia di incidente oppure nella prima comunicazione formale da inviare all’agenzia di assicurazione.

Questo perché un’eventuale successiva identificazione potrebbe causare la non ammissibilità della prova testimoniale. Un problema da evitare a ogni costo per far valere le proprie ragioni con le opportune testimonianze. Rispetto a qualche anno fa dunque le pratiche di risarcimento danni si risolvono generalmente con maggiore facilità e più velocemente grazie a nuove disposizioni normative e agli innovativi mezzi digitali, purché si conoscano bene le procedure da seguire per una corretta richiesta alle agenzie assicurative.